Palermo – “Il mio cane è i miei occhi, tutti i cani guida per i non vedenti sono i loro occhi“: queste le semplici ma significative parole esprimono alla perfezione ciò che un cane guida rappresenta per il proprio umano non vedente.
A pronunciarle è stato Andrea Barbera, non vedente siciliano, che ha dovuto rinunciare ad una vacanza sulla neve perchè la compagnia Ryanair non ha consentito l’imbarco a Bella, il suo cane guida.
L’uomo, in partenza dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, era diretto all’aeroporto di Treviso, da dove avrebbe raggiunto la località tra le montagne scelta per una settimana bianca.
Il motivo del rifiuto, come racconta lo stesso protagonista in una diretta su Facebook sul suo profilo, dal quale è tratta anche la foto che accompagna questo articolo, è che la scuola in cui Bella è stata formata non è riconosciuta dalla compagnia, che riconosce il diritto all’imbarco esclusivamente ai cani provenienti da due scuole, una di Firenze, una di Milano.
Il paradosso, come sostiene lo stesso Andrea Barbera, sta nel fatto che diverse volte lui e Bella erano già partiti con la stessa compagnia, senza alcun problema.
“È un’ingiustizia, sono stato gravemente danneggiato” sottolinea l’uomo, che non risparmia tuttavia di parlare della gentilezza e delle disponibilità dell’assistente della stessa compagnia, che non ha potuto far altro che comunicare il problema.
Oltre il danno, la beffa: i bagagli infatti erano stati spediti preventivamente, per poter poi viaggiare in piena autonomia, la stessa autonomia che un cane guida riesce a dare ad una persona che non può fare affidamento sulla sua vista.
Andrea riferisce inoltre di aver già contattato programmi televisivi come Le Iene, data la sua volontà di andare a fondo e usare questa sua vicenda come leva per attirare l’attenzione su questo tema, estremamente importante.
Ricordiamo anche cosa dice la legge:
Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
Art, 1 – Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata.
Leggi 37/1974, 376/1988, 60/2006
Ecco il video integrale: