E’ successo a Battipaglia, un comune della provincia di Salerno, dove qualche giorno fa due uomini che abitano nello stesso condominio sono venuti alle mani a causa del cane di uno dei due.
Non è chiaro se l’episodio sia avvenuto durante una riunione condominiale o dopo un incontro casuale, ma quel che è certo è che per dividere i due che litigavano ferocemente sono dovuti intervenire i carabinieri, che a fatica sono riusciti a calmare gli animi.
A quanto pare le relazioni fra i due erano “poco amichevoli” da tempo, dato che più di una volta c’erano state lamentele a causa del continuo abbaiare del cane in assenza del proprietario. In seguito al diverbio, entrambi sono stati portati all’ospedale per le cure del caso, ed entrambi sono stati denunciati a piede libero.
Ma cosa dice la legge in casi come questi?
Disturbo alla quiete se il cane abbaia
Non è raro nei tribunali di tutta Italia imbattersi in questioni come questa. Il cane abbaia a tutte le ore del giorno e della notte, e i vicini si lamentano. Il cane abbaia mezza volta al giorno e i vicini si lamentano. Tutto ciò fa parte dell’eterna lotta fra i proprietari di cani e il resto del mondo. Abbiamo parlato in modo approfondito della questione in un articolo di qualche tempo fa (che trovate qui). Vediamo i punti più importanti.
Qualche pronuncia della giurisprudenza ha fatto si che nei giornali si arrivasse a pubblicare titoli come “Abbaiare è un diritto del cane”.
In realtà “la legge” vera e propria (per così dire) non ha mai stabilito niente del genere.
Che abbaiare sia un diritto inalienabile del cane lo ha detto un giudice del tribunale di Lanciano, giudice ordinario. La sentenza di un giudice ordinario non è legge, ma semplicemente un precedente giudiziario. Ben diverso è il caso della Corte di Cassazione, le cui pronunce sono in grado di dettare le linee guida per tutte le pronunce successive.
La questione è complessa e la legge non è chiara. Nel tempo si sono alternate varie pronunce dei tribunali che favorivano a volte i proprietari e a volte i vicini “disturbati”. La Corte di Cassazione ha cercato di fare chiarezza, e ribadito più volte che si deve fare riferimento all’articolo 659 del codice penale:
Art.659 c.p.: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309“.
L’art. 659 c.p. configura un’ipotesi di “reato di pericolo presunto” il che vuol dire che basta la “potenzialità” della condotta a disturbare più persone. (Cass. pen. n. 8351/2014). Il disturbo inoltre deve essere arrecato (anche potenzialmente) a un numero indeterminato di persone. Se il vostro vicino di casa dovesse lamentarsi per i rumori del cane, ma è l’unico ad essere effettivamente disturbato, non c’è reato. Non si configura nessuna responsabilità penale, ma ciò non vuol dire che non possa ricorrere civilmente e chiedere un risarcimento economico del danno (anche morale).
Se vi trovate in una situazione delicata con un vicino di casa per via del vostro cane, vi consiglio vivamente di leggere quest’articolo: Cane che abbaia insistentemente: disturbo alla quiete?